Art. 15 - Rendicontazione dei progetti

Art. 15 - Rendicontazione dei progetti

A conclusione del progetto il titolare presenta una relazione scientifica sull’attività svolta nel biennio, illustrando i risultati ottenuti ed evidenziando la rispondenza di questi rispetto agli obiettivi definiti in sede di presentazione del progetto; a corredo della relazione scientifica, presenta inoltre l’elenco delle pubblicazioni ed eventuali altri prodotti della ricerca frutto dell’attività del progetto.

Il titolare del progetto è tenuto altresì a rendicontare e documentare le spese sostenute a valere sul finanziamento assegnato. Per le pubblicazioni sarà considerata ammissibile, ai fini della rendicontazione, anche la sola contabilizzazione della spesa, purché seguita dal relativo ordinativo di pagamento emesso entro 6 mesi dalla data di rendicontazione del progetto.

8861