Art. 4 - Campo di applicazione
Art. 4 - Campo di applicazione1. Il presente regolamento dovrà essere rispettato da tutte le strutture dell’Università e trova applicazione per le tipologie di rifiuto da queste prodotto durante le attività di ricerca, di didattica e di servizio.
2. Il regolamento deve essere applicato e rispettato dalle seguenti categorie:
a) personale docente, ricercatore, collaboratore esperto linguistico, tecnico-amministrativo che vanti un rapporto di dipendente o di collaboratore con l’Università;
b) studenti di corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio;
c) lavoratori non organicamente strutturati, ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi e regolari contratti;
d) personale ospite appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, in forza di convenzione o di altra forma contrattuale, operi in luoghi di pertinenza dell’Università;
e) ditte terze che operano nelle aree universitarie e che producono rifiuti provenienti da lavori e da forniture di beni e servizi;
f) terzi che gestiscono attività insediate nelle aree universitarie;
g) organizzatori di eventi nelle aree universitarie.