Art. 9 - Divieti e sanzioni
Art. 9 - Divieti e sanzioni1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti, è vietato:
a) l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo;
b) l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, ovvero lo sversamento degli stessi negli scarichi fognari;
c) conferire i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, con i rifiuti urbani e di raccolta differenziata;
d) miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;
e) stoccare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all’esterno degli appositi depositi o al di fuori degli spazi opportunamente delimitati e segnalati;
f) produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente;
g) spostare, manomettere, danneggiare, tracciare scritte e graffiti, affiggere manifesti e volantini sui contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
2. Sanzioni per le violazioni dei divieti:
Ai soggetti definiti dal precedente articolo 4, comma 2, che siano responsabili di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalla contrattazione collettiva.