Art. 2 Principi fondamentali

Art. 2 Principi fondamentali

I principi fondamentali di integrità nella ricerca trovano applicazione in tutte le fasi che la riguardano, ovvero nella progettazione, pianificazione e svolgimento della stessa, nella pubblicazione e diffusione dei risultati, nella valutazione di persone, progetti e pubblicazioni, nei rapporti con i colleghi, con le istituzioni di afferenza e con le agenzie e tutte le fonti di finanziamento, nonché nei casi in cui si sospetti l’esistenza di condotte scorrette (Research Misconduct), discutibili (Questionable Research Practices) e/o irresponsabili (Irresponsible Research Practices).

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