Art. 5 Sanzioni
Art. 5 SanzioniI principi indicati nel presente Regolamento devono essere osservati dai ricercatori afferenti a qualsiasi livello all’Università di Trieste. Ai fini del presente Regolamento la definizione di “ricercatore” è da intendersi in maniera estensiva: professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, dottorandi, post-dottorandi, fruitori di borse di ricerca e i giovani in formazione. I suddetti ricercatori prima dell’avvio di ogni ricerca sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento e ad impegnarsi al suo rispetto.
Al di là di quanto eventualmente disciplinato in sede civile o penale, la violazione dei suesposti principi è da considerarsi un illecito disciplinare, che sarà oggetto di esame ai sensi dell’art. 10 della l. 240/2010 e della relativa normativa nazionale e di Ateneo.
Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l’infrazione