Art. 9 Servizi
Art. 9 ServiziIn ogni biblioteca sono garantiti di norma i seguenti servizi:
a) sviluppo, gestione e conservazione delle collezioni bibliografiche;
b) trattamento biblioteconomico della produzione scientifica delle strutture di riferimento;
c) consultazione e prestito;
d) prestito interbibliotecario e fornitura di documenti;
e) informazione e consulenza bibliografica e documentale;
f) formazione dell’utenza.