Art. 9 Servizi

Art. 9 Servizi

In ogni biblioteca sono garantiti di norma i seguenti servizi:

a) sviluppo, gestione e conservazione delle collezioni bibliografiche;

b) trattamento biblioteconomico della produzione scientifica delle strutture di riferimento;

c) consultazione e prestito;

d) prestito interbibliotecario e fornitura di documenti;

e) informazione e consulenza bibliografica e documentale;

f) formazione dell’utenza.

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