Art. 13 Accesso aperto e gestione cataloghi
Art. 13 Accesso aperto e gestione cataloghiLa gestione dei cataloghi ad accesso aperto deve garantire i diritti di proprietà intellettuale degli autori, il rispetto delle regole previste dagli editori e delle norme vigenti.
La gestione dei cataloghi bibliografici, dei cataloghi della ricerca e delle attività scientifiche e di divulgazione dell’Ateneo deve essere svolta in coordinamento con le strutture di servizio, con le strutture scientifiche e con gli Organi dell’Università.