Art. 14 Sistema Bibliotecario di Ateneo
Art. 14 Sistema Bibliotecario di AteneoIl Sistema Bibliotecario di Ateneo, sulla base degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, definisce gli obiettivi, programma le attività, assegna le risorse e si occupa della misurazione e della valutazione dei servizi.
La raccolta dei dati tiene conto delle prassi in uso a livello nazionale per la misurazione e valutazione delle biblioteche delle Università e delle attività di ricerca e divulgazione.
L’Università garantisce annualmente una quota dei propri fondi di bilancio al Sistema Bibliotecario di Ateneo.
I fondi possono provenire anche da altre strutture dell’Università, da attività in conto terzi, da enti e privati esterni all’Università.