Art. 17 Biblioteca - responsabilità
Art. 17 Biblioteca - responsabilitàL’organizzazione e la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo devono garantire per ogni biblioteca il presidio delle funzioni di seguito elencate:
a) lo sviluppo delle raccolte bibliografiche, sia in formato cartaceo che elettronico;
b) la correttezza delle procedure, sia nei servizi di front office che in quelli di back office;
c) la cura dei rapporti con il personale, anche non strutturato, in servizio;
d) l’attenzione ai bisogni dell’utenza;
e) il collegamento con le strutture scientifiche e didattiche di riferimento;
f) la tutela dei beni mobili;
g) la raccolta dei dati sui servizi offerti, in base a quanto previsto annualmente per la misurazione e valutazione delle biblioteche;
h) la gestione della sicurezza in base alle norme vigenti e alle regole dell’Ateneo.