Art. 17 Biblioteca - responsabilità

Art. 17 Biblioteca - responsabilità

L’organizzazione e la gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo devono garantire per ogni biblioteca il presidio delle funzioni di seguito elencate:

a) lo sviluppo delle raccolte bibliografiche, sia in formato cartaceo che elettronico;

b) la correttezza delle procedure, sia nei servizi di front office che in quelli di back office;

c) la cura dei rapporti con il personale, anche non strutturato, in servizio;

d) l’attenzione ai bisogni dell’utenza;

e) il collegamento con le strutture scientifiche e didattiche di riferimento;

f) la tutela dei beni mobili;

g) la raccolta dei dati sui servizi offerti, in base a quanto previsto annualmente per la misurazione e valutazione delle biblioteche;

h) la gestione della sicurezza in base alle norme vigenti e alle regole dell’Ateneo.

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