Titolo I – Funzionamento del Collegio di disciplina

Titolo I – Funzionamento del Collegio di disciplina 8861

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente titolo, ai sensi dell’art. 23, comma 9, dello Statuto, definisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Trieste.

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Articolo 2 Funzionamento

Articolo 2 Funzionamento

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello Statuto, il Collegio di disciplina opera attraverso tre distinte sezioni.

2. Per le riunioni delle sezioni è richiesta la presenza dei componenti effettivi nonché, nei casi di impedimento o di incompatibilità di uno di essi, di quella del componente supplente.

3. Le riunioni delle sezioni sono convocate dal presidente di sezione che organizza i lavori fissandone l’ordine del giorno. La convocazione, con l’ordine del giorno, deve avvenire con congruo anticipo, almeno 5 giorni prima della seduta. I componenti effettivi della sezione comunicano al presidente le situazioni di incompatibilità o di impedimento almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta, in modo da consentire la convocazione del componente supplente.

4. Delle riunioni è redatto processo verbale. Le funzioni di segretario sono assunte da uno dei componenti della sezione.

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Articolo 3 Astensione

Articolo 3 Astensione

1. I componenti della sezione, al momento della ricezione dell’atto di convocazione, comunicano al Presidente se sussiste obbligo di astensione.

2. L’obbligo di astensione sussiste nei seguenti casi:

- se il componente stesso o il suo coniuge è parente o affine fino al quarto grado del sottoposto a procedimento disciplinare, ovvero ha con lo stesso un rapporto di coniugio o convivenza;

- in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di opportunità.

3. Nel caso di astensione o sopraggiunto impedimento del presidente di sezione, le relative funzioni sono svolte dal componente effettivo della sezione medesima più anziano in ruolo.

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Articolo 4 Uffici di supporto e conservazione degli atti

Articolo 4 Uffici di supporto e conservazione degli atti

1. Le sezioni operano con il supporto dell’ufficio amministrativo individuato dal Direttore Generale.

2. Il suddetto ufficio cura la tenuta della documentazione agli atti delle sezioni, comprensiva dei processi verbali delle riunioni delle medesime, fino alla trasmissione dei predetti atti al Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 23, comma 6, dello Statuto. Concluso il procedimento disciplinare, gli atti predetti vengono conservati presso l’archivio dei fascicoli del personale.

3. L’Ufficio Legale di Ateneo fornisce supporto tecnico-giuridico alla sezione di Collegio interessata, su richiesta del Presidente della medesima.

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Articolo 5 Acquisizioni istruttorie da parte del Collegio

Articolo 5 Acquisizioni istruttorie da parte del Collegio

1. Ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti e documenti per motivi istruttori, ai sensi dell’art. 23, comma 5, dello Statuto, il Presidente di sezione formula richiesta al Rettore, indicando gli atti e documenti che il Collegio intende acquisire.

2. Il Rettore dà esecuzione alla predetta richiesta, avvalendosi dell’Ufficio Legale di Ateneo.

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