Articolo 4 Uffici di supporto e conservazione degli atti

Articolo 4 Uffici di supporto e conservazione degli atti

1. Le sezioni operano con il supporto dell’ufficio amministrativo individuato dal Direttore Generale.

2. Il suddetto ufficio cura la tenuta della documentazione agli atti delle sezioni, comprensiva dei processi verbali delle riunioni delle medesime, fino alla trasmissione dei predetti atti al Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 23, comma 6, dello Statuto. Concluso il procedimento disciplinare, gli atti predetti vengono conservati presso l’archivio dei fascicoli del personale.

3. L’Ufficio Legale di Ateneo fornisce supporto tecnico-giuridico alla sezione di Collegio interessata, su richiesta del Presidente della medesima.

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