Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari

Titolo II – Disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari 8861

Articolo 6 Finalità e ambito di applicazione

Articolo 6 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente titolo, nel rispetto della normativa in materia, regolamenta alcuni profili della procedura disciplinare applicabile ai professori e ricercatori universitari.

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Articolo 7 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

Articolo 7 Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L’avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore.

2. Per ogni fatto che, ai sensi dell'art. 88 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, assegnando all’incolpato un congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni dalla ricezione della contestazione, per la presentazione di memorie o documenti, nonché per l’audizione dell’interessato.

3. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla contestazione di addebito prevista dal comma 2, il Rettore irroga, con proprio provvedimento motivato, la sanzione della censura o dispone l’archiviazione del procedimento disciplinare.

4. Il Rettore dispone altresì in merito a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3.

5. Il Rettore, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all’esito di istruttoria, entro trenta giorni dal momento della piena conoscenza dei fatti:

a) invia all’incolpato la contestazione di addebiti, con i contenuti di cui al comma 6;

b) trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta sanzionatoria.

6. La contestazione di addebito contiene la descrizione dei fatti, le norme che si assumono violate nonché la fissazione di un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni, per la presentazione da parte dell’interessato di eventuali memorie e documenti, che verranno esaminati dal Collegio di Disciplina. L’incolpato viene, altresì, informato circa il diritto di accedere agli atti del procedimento.

7. La contestazione di addebiti e la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina, benché atti separati, sono emessi nella medesima data.

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Articolo 8 Responsabilità disciplinare del Rettore

Articolo 8 Responsabilità disciplinare del Rettore

1. Qualora vengano in rilievo fatti suscettibili di rilevanza disciplinare, imputabili al Rettore o al coniuge dello stesso o a suoi parenti o affini entro il quarto grado, le prerogative che, a mente dell’articolo 7, fanno capo al Rettore sono attribuite al Decano dei professori ordinari di Ateneo. Del pari, fanno capo al Presidente del collegio gli adempimenti e le prerogative che il presente Titolo attribuisce al Rettore.

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Articolo 9 Audizioni innanzi al Collegio

Articolo 9 Audizioni innanzi al Collegio

1. Il Collegio di disciplina, acquisiti gli atti ed esaminata la documentazione eventualmente presentata dall’incolpato, fissa l’audizione del Rettore e dell’interessato con un preavviso di almeno venti giorni. L’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2. Prima di procedere alle audizioni sopra dette, il Collegio di disciplina, ove lo ritenga necessario, può procedere all’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 2°.

3. Ove ritenuto necessario, il Collegio convoca per l’audizione eventuali persone informate sui fatti, con un preavviso di almeno dieci giorni.

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Articolo 10 Parere del Collegio

Articolo 10 Parere del Collegio

1. Salvo che sia necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, nei trenta giorni successivi alle audizioni previste dall’articolo 9 comma 1, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore, sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare. Il parere vincolante del Collegio viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione tramite il Rettore, in qualità di Presidente dell’Organo.

2. Se il Collegio ritiene necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, si applica quanto previsto dall’articolo 12. Delle relative acquisizioni istruttorie viene data comunicazione all’incolpato da parte del Rettore, con esplicita informazione circa il diritto di accedere alle stesse.

3. L’incolpato viene altresì informato circa la possibilità di presentare, entro 15 giorni, una memoria scritta sugli ulteriori elementi istruttori acquisiti.

4. Nel caso in cui, all’esito delle audizioni previste dall’articolo 9, il Collegio ritenga che la sanzione proporzionata ai fatti accertati sia la censura, restituisce gli atti al Rettore, formulando un parere motivato. In tale caso, il Rettore assume le proprie determinazioni in ordine all’irrogazione della sanzione entro 30 giorni dalla ricezione del parere.

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Articolo 11 Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11 Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del parere ex articolo 10 comma 1, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera infliggendo la sanzione o disponendo l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.

2. Qualora il procedimento si concluda con l’irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immeditata esecuzione alla relativa delibera.

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Articolo 12 Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

Articolo 12 Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Collegio di disciplina da parte del Rettore, ai sensi dell’articolo 7 comma 5 lettera b).

2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.

3. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Collegio delibera in ordine alla sospensione e alla durata della stessa.

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Articolo 13 Sospensione cautelare del docente nel corso del procedimento

Articolo 13 Sospensione cautelare del docente nel corso del procedimento

1. Il Rettore può sospendere cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, tenendo conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

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Articolo 14 Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

Articolo 14 Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare

1. Secondo quanto previsto dell’art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia esercitata l’azione penale nei confronti del docente per i medesimi fatti suscettibili di assumere rilevanza disciplinare, il procedimento disciplinare non può essere iniziato sino al termine del processo penale e, se già avviato, viene sospeso con decreto del Rettore.

2. Ai sensi dell’art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

3. Il procedimento disciplinare non avviato o sospeso ai sensi del comma 1 deve essere, rispettivamente, avviato o ripreso entro il termine di novanta giorni dal momento in cui l’Ateneo riceve comunicazione della sentenza penale definitiva. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dal momento di avvio o di prosecuzione.

4. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97.

5. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono disciplinati dall’art 653 c.p.p.

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