Articolo 8 Responsabilità disciplinare del Rettore

Articolo 8 Responsabilità disciplinare del Rettore

1. Qualora vengano in rilievo fatti suscettibili di rilevanza disciplinare, imputabili al Rettore o al coniuge dello stesso o a suoi parenti o affini entro il quarto grado, le prerogative che, a mente dell’articolo 7, fanno capo al Rettore sono attribuite al Decano dei professori ordinari di Ateneo. Del pari, fanno capo al Presidente del collegio gli adempimenti e le prerogative che il presente Titolo attribuisce al Rettore.

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