Articolo 9 Audizioni innanzi al Collegio

Articolo 9 Audizioni innanzi al Collegio

1. Il Collegio di disciplina, acquisiti gli atti ed esaminata la documentazione eventualmente presentata dall’incolpato, fissa l’audizione del Rettore e dell’interessato con un preavviso di almeno venti giorni. L’incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

2. Prima di procedere alle audizioni sopra dette, il Collegio di disciplina, ove lo ritenga necessario, può procedere all’acquisizione di ulteriori elementi istruttori, in base a quanto previsto dall’art. 10, comma 2°.

3. Ove ritenuto necessario, il Collegio convoca per l’audizione eventuali persone informate sui fatti, con un preavviso di almeno dieci giorni.

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