Articolo 13 Sospensione cautelare del docente nel corso del procedimento

Articolo 13 Sospensione cautelare del docente nel corso del procedimento

1. Il Rettore può sospendere cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, tenendo conto della gravità dei fatti contestati e della verosimiglianza della contestazione.

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