TITOLO I VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI
TITOLO I VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI DOCENTI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI 8861Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 comma 7 legge 30 dicembre 2010 n. 240, i criteri per la valutazione dell’attività dei professori e dei ricercatori di ruolo, in regime d’impegno a tempo pieno e a tempo definito, dell’Università degli Studi Trieste.
2. Ai sensi del presente Regolamento, per “professori” si intendono i professori ordinari e associati e per “ricercatori” si intendono i ricercatori universitari assunti a tempo indeterminato.
Articolo 2 Criteri di valutazione
Articolo 2 Criteri di valutazione1. Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II limitatamente alla valutazione intesa all’attribuzione dello scatto stipendiale, i criteri per la valutazione dell’attività dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai sensi dell’articolo 6 comma 7 legge 30 dicembre 2010 n. 240, attengono, rispettivamente, all’attività didattica e all’attività di ricerca.
Articolo 3 Valutazione dell’attività didattica
Articolo 3 Valutazione dell’attività didattica1. La valutazione dell’attività didattica si considera positiva se, nell’anno accademico di riferimento, il docente ha assolto al compito didattico istituzionale previsto dal Regolamento di Ateneo relativo ai compiti didattici istituzionali, tenuto conto delle eventuali riduzioni concesse ai sensi della normativa vigente. In particolare:
a) con riguardo ai professori di prima e di seconda fascia, verrà verificato che il numero delle ore di didattica frontale effettivamente svolte, così come dichiarate e certificate nel data base ESSE3 nel rispetto delle disposizioni interne di Ateneo, sia uguale o superiore al numero minimo di ore di didattica frontale previsto per essi dal “Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali” ovvero, se inferiore, all’impegno didattico attribuito dal Dipartimento;
b) con riguardo ai ricercatori universitari, verrà verificato l’assolvimento del compito didattico istituzionale, così come previsto dall’articolo 6 comma 3 legge n. 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo sui compititi didattici istituzionali.
Articolo 4 Valutazione dell’attività di ricerca
Articolo 4 Valutazione dell’attività di ricerca1. La valutazione dell’attività di ricerca si considera positiva se, nell’ultima rilevazione utile, il docente risulta avere soddisfatto l’Indice di produzione scientifica minima, secondo la definizione CVR.
Articolo 5 Valutazione complessiva
Articolo 5 Valutazione complessiva1. L’esito della valutazione di cui agli articoli precedenti è formalizzata con provvedimento rettorale.
2. Consegue una “valutazione negativa”, rilevante ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010, il professore o il ricercatore che:
a) rispetto all’attività didattica, non risulta avere assolto i compiti didattici istituzionali, ai sensi dell’articolo 3, nell’ultimo anno accademico rispetto al quale sono disponibili i dati nei gestionali di Ateneo;
oppure
b) rispetto all’attività di ricerca, non soddisfa, ai sensi dell’articolo 4, l’Indice di produzione scientifica minima, nell’ultima rilevazione utile.