Articolo 11 Attribuzione della classe stipendiale
Articolo 11 Attribuzione della classe stipendiale1. Il Rettore, decorsi i termini previsti dall’articolo 10, dispone, con proprio decreto, l’attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 comma 6, Gli effetti giuridici dell’attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.