Articolo 5 Valutazione complessiva
Articolo 5 Valutazione complessiva1. L’esito della valutazione di cui agli articoli precedenti è formalizzata con provvedimento rettorale.
2. Consegue una “valutazione negativa”, rilevante ai sensi dell’articolo 6 commi 7 e 8 legge n. 240 del 2010, il professore o il ricercatore che:
a) rispetto all’attività didattica, non risulta avere assolto i compiti didattici istituzionali, ai sensi dell’articolo 3, nell’ultimo anno accademico rispetto al quale sono disponibili i dati nei gestionali di Ateneo;
oppure
b) rispetto all’attività di ricerca, non soddisfa, ai sensi dell’articolo 4, l’Indice di produzione scientifica minima, nell’ultima rilevazione utile.