Articolo 3 – Soggetti responsabili della mobilità internazionale

Articolo 3 – Soggetti responsabili della mobilità internazionale

1. I soggetti responsabili della mobilità internazionale sono:           
a) il/la Rettore/Rettrice o il/la suo/a Delegato/a per la mobilità internazionale;       
b) i/le Direttori/Direttrici dei Dipartimenti o i/le loro delegati/e per la mobilità internazionale;
c) i/le Coordinatori/Coordinatrici degli scambi internazionali presso i Dipartimenti;           
d) i/le Coordinatori/Coordinatrici dei corsi di studio.

2. Il/La Rettore/Rettrice, o il/la suo/a Delegato/a, d’intesa con gli organi accademici, indirizza e coordina le attività di mobilità internazionale dell’Ateneo.

3. I/Le Direttori/Direttrici dei Dipartimenti, o i/le loro Delegati/e, gestiscono e coordinano, d’intesa con il/la Rettore/Rettrice o il/la suo/a Delegato/a, le attività riguardanti l’attuazione dei programmi di mobilità.    
Promuovono, altresì, le misure e le attività necessarie a far conoscere all’interno dell’Ateneo i programmi di mobilità internazionale e le relative procedure.        
Collaborano con i/le Coordinatori/Coordinatrici degli scambi e i/le Coordinatori/Coordinatrici dei corsi di studio su tutti gli aspetti riguardanti la mobilità che vanno dalla proposta e modifica degli accordi alla supervisione della mobilità degli studenti.   
Mantengono i rapporti con il/la Rettore/Rettrice e i/le suoi/sue Delegati/e e con gli uffici di riferimento.

4. I/Le Coordinatori/Coordinatrici degli scambi propongono al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento o il al/alla suo/a delegato/a:

  • le sedi estere e i periodi dell’anno per lo svolgimento della mobilità, nonché la durata più opportuna per raggiungere il livello di apprendimento richiesto agli studenti;

  • la modifica o la chiusura di un accordo interistituzionale, qualora ritengano che l’offerta formativa della sede estera non sia più congrua con i corsi di studio attivati dal Dipartimento.

    Si assumono la responsabilità di coordinare lo scambio impegnandosi a:

    • seguire gli aspetti didattici dell’accordo; 

    • mantenere i contatti con l’Istituzione partner; 

    • orientare gli studenti interessati a partire in mobilità; 

    • valutare le candidature degli studenti nella fase di selezione;

    • fornire agli studenti le informazioni sull’offerta formativa della sede estera, assistendoli nella predisposizione del Learning Agreement;

    • approvare e firmare il Learning Agreement in tutte le sue parti, previo confronto indispensabile con il/la Coordinatore/Coordinatrice del Corso di Studi o con il/la Delegato/a alla Mobilità del dipartimento;

    • mantenere i contatti con gli studenti durante il periodo di mobilità;

    • seguire il processo di riconoscimento delle attività formative svolte all’estero.

5. I/Le Coordinatori/Coordinatrici dei corsi di studio possono collaborare con gli altri soggetti del Dipartimento responsabili della mobilità internazionale relativamente:

  • alla valutazione delle proposte di stipula di nuovi accordi interistituzionali e di modifica o chiusura di quelli esistenti;

    • alla progettazione del percorso di formazione all’estero dello studente;

    • al processo di conversione dei voti, in collaborazione con il/la Coordinatore/Coordinatrice dello scambio e il/la Delegato/a alla mobilità del Dipartimento.

8861