Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi
Art. 2 – Istituzione e attivazione dei Corsi1. L’Ateneo istituisce i Corsi di Dottorato con lo scopo di assicurare le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nelle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. I Corsi sono istituiti e attivati presso i Dipartimenti dell’Università e possono essere articolati in curricula. Le tematiche scientifiche di ciascun Corso si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.
3. La richiesta di istituzione di un Corso è presentata dal Dipartimento che si propone come sede gestionale, secondo le modalità e nei termini fissati annualmente con circolare del Rettore. Alla realizzazione possono concorrere anche altri Dipartimenti dell’Ateneo.
4. La proposta di istituzione/attivazione di un Corso deve rispettare i requisiti di accreditamento di cui all’art. 4 del D.M. 45/2013 ed eventuali criteri integrativi individuati dall’Università.
5. Annualmente, in sede di bilancio di previsione, il Dipartimento prevede le risorse da destinare al funzionamento del Corso.
6. Gli adempimenti necessari per la nuova istituzione di un Corso competono al Direttore del Dipartimento proponente o a un suo delegato. Tale competenza, in caso di rinnovo di un Corso già attivato nei cicli precedenti, spetta al Coordinatore del Corso in carica.
7. L’istituzione e l’attivazione dei Corsi è deliberata, a ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione ripartisce le borse di Dottorato MIUR/Ateneo, sentito il Senato Accademico, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al successivo art. 25.
9. L’attivazione dei Corsi è subordinata all’accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell’ANVUR.
10. In caso di revoca dell’accreditamento di un Corso da parte del Ministero, i cicli già attivati sono portati a compimento e ai dottorandi già iscritti deve essere garantito il completamento della formazione ai fini del conseguimento del titolo.