Art. 3 – Corsi in convenzione o in consorzio

Art. 3 – Corsi in convenzione o in consorzio

1.    L’Ateneo promuove l’attivazione e lo svolgimento di Corsi in convenzione con altre Università, enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, e con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2.    In presenza di un’effettiva condivisione delle attività di formazione e di ricerca, l’Ateneo può aderire a Consorzi tra Università e/o enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, per l’attivazione di Corsi di dottorato.

3.    Con riferimento ai Corsi di cui ai commi 1 e 2, i rapporti tra i soggetti convenzionati sono definiti mediante appositi accordi nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.

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