Art. 4 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

Art. 4 – Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione

1.    L’Università, al fine di favorire l’interazione e l’integrazione tra la ricerca universitaria, le imprese e gli enti esterni, comprese le pubbliche amministrazioni, può stipulare apposite convenzioni per:

a)    destinare, all’interno dei Corsi attivati, posti per dipendenti, anche con contratti di apprendistato, impegnati in attività di elevata qualificazione scientifica, a condizione che siano in possesso dei titoli di ammissione ai Corsi di cui all’art. 15 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 16;

b)    attivare Corsi o singoli curricula all’interno di Corsi già attivati in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

2.    Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti, il contributo spese per lo svolgimento della ricerca, per la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente.

3.    Per i percorsi dottorali di cui al presente articolo è possibile prevedere modalità di fruizione delle attività formative e di valutazione dell’attività di ricerca adeguate e coerenti con le caratteristiche dei suddetti percorsi. La definizione di tali modalità è stabilita dal Collegio dei docenti.

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