Art. 5 – Altre forme di sostegno
Art. 5 – Altre forme di sostegno1. L’Università può stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei Corsi.
2. I Dipartimenti sedi del Corso, nell’ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi per le medesime finalità.