Art. 5 – Altre forme di sostegno

Art. 5 – Altre forme di sostegno

1.    L’Università può stipulare accordi con Istituzioni pubbliche e private, enti di ricerca e imprese, finalizzati a supportare, anche per singoli cicli, le attività dei Corsi.

2.    I Dipartimenti sedi del Corso, nell’ambito delle proprie competenze, possono sottoscrivere accordi per le medesime finalità.

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