Art. 6 – Durata dei Corsi

Art. 6 – Durata dei Corsi

1.    La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni (36 mesi), fatto salvo quanto previsto all’art. 27 del presente Regolamento, relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.

2.    L’avvio dei Corsi decorre, di norma, dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Possono essere previste date diverse nel caso di Corsi in collaborazione con imprese o dottorati industriali, di cui all’art. 4.

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