Art. 6 – Durata dei Corsi
Art. 6 – Durata dei Corsi1. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni (36 mesi), fatto salvo quanto previsto all’art. 27 del presente Regolamento, relativamente al coordinamento con le scuole di specializzazione mediche.
2. L’avvio dei Corsi decorre, di norma, dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Possono essere previste date diverse nel caso di Corsi in collaborazione con imprese o dottorati industriali, di cui all’art. 4.