Art. 8 – Consulta per il Dottorato di ricerca

Art. 8 – Consulta per il Dottorato di ricerca

1.    La Consulta per il Dottorato di ricerca è composta da tutti i Coordinatori dei Corsi di Dottorato.

2.    La Consulta è presieduta dal Rettore o dal suo Delegato per il Dottorato di ricerca.

3.    La Consulta esprime pareri ed effettua proposte nelle seguenti materie:

a)    modalità di coordinamento delle attività di formazione e delle iniziative interdisciplinari tra i Corsi di Dottorato e la loro apertura sul piano nazionale e internazionale;

b)    aspetti culturali delle attività di collaborazione di didattica e di ricerca con Università, enti, Istituzioni e Centri di ricerca nazionali e internazionali anche al fine di attivare la raccolta di finanziamenti;

c)    modifiche al Regolamento sul Dottorato di ricerca;

d)    politiche generali di finanziamento del Dottorato e dei Dottorati di ricerca.

4.    Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Consulta è convocata dal Rettore o dal suo Delegato almeno una volta l’anno, ove utile o necessario, anche per via telematica. Le delibere della Consulta sono assunte a maggioranza dei votanti. Le sedute della Consulta potranno avere luogo anche in via telematica. Alla Consulta partecipa il Responsabile dell’Ufficio Dottorati di ricerca, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

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