Art. 9 – Organi dei Corsi

Art. 9 – Organi dei Corsi

1.    Sono organi del Corso:

a)    il Coordinatore;

b)    il Collegio dei docenti.

2.    Può essere istituito un ulteriore organo denominato Consiglio dei docenti.

3.    In sede di istituzione del Corso, il Collegio dei docenti e, se previsto, il Consiglio dei docenti sono convocati dal Direttore di Dipartimento.

4.    Ogni Corso può dotarsi di un proprio regolamento, nel rispetto della normativa ministeriale vigente e del presente Regolamento.

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