Art. 10 – Coordinatore

Art. 10 – Coordinatore

1.    Il Coordinatore viene eletto dal Collegio e nominato dal Consiglio del Dipartimento, sede gestionale del Corso, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. In mancanza o a seguito dell’indisponibilità di tutti i professori di prima fascia, può essere eletto tra i professori di seconda fascia a tempo pieno.

2.    Il Coordinatore deve garantire la permanenza in ruolo sino alla conclusione dell’incarico. Il Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa del Corso ovvero a una delle sedi convenzionate.

3.    Il Coordinatore rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Ai fini di una corretta valutazione della qualità del Collegio, l’elezione deve essere fatta in sede di proposta di accreditamento o di rinnovo. L’incarico decorre dall’inizio dell’anno accademico del nuovo ciclo, fatte salve eventuali esigenze diverse.

4.    Il Coordinatore:

a)    ha la responsabilità didattica e scientifica del Corso, ne sovraintende il funzionamento e ne coordina le attività;

b)    convoca e presiede il Collegio dei docenti e il Consiglio dei docenti e attua le relative deliberazioni;

c)    predispone una relazione annuale sull'andamento del Corso da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti;

d)    nomina, entro un mese dall’inizio dell’incarico, tra i professori o ricercatori di ruolo, un vice Coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di anticipata cessazione dall’ufficio, sino all’insediamento del nuovo eletto. Qualora il Coordinatore afferisca a una sede convenzionata diversa dalla sede amministrativa, il vice Coordinatore deve appartenere alla sede amministrativa;

e)    adotta i provvedimenti d’urgenza da portare a ratifica nella prima seduta utile del Collegio;

f)     è tenuto a monitorare la permanenza dei requisiti per l’accreditamento e a informare il Collegio e il Consiglio nel caso in cui tali requisiti vengano meno;

g)    cura i rapporti interni ed esterni del Corso;

h)    verifica, in accordo con il supervisore, l'adempimento degli obblighi di legge relativi alla prevenzione e alla protezione dai rischi e in particolare alla formazione sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria, nonché quelli relativi agli infortuni connessi all’attività nel Dottorato.

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