Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti

Art. 12 – Competenze del Collegio dei docenti

1.    Il Collegio dei docenti ha compiti di indirizzo programmatico e sovraintende alle attività didattiche e di ricerca del Corso. In particolare:

a)    definisce gli obiettivi formativi, le tematiche e l’eventuale articolazione del Corso in curricula;

b)    promuove forme di collaborazione con altre Università italiane ed estere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca e del reperimento di risorse finanziarie;

c)    approva, sentito il Consiglio dei docenti, se previsto, la relazione annuale predisposta dal Coordinatore da sottoporre al Nucleo di valutazione dell’Ateneo;

d)    vigila sul buon andamento delle attività del Corso;

e)    propone i componenti della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione;

f)     definisce le modalità di ammissione al Corso e fissa i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonché la loro ponderazione;

g)    propone l’assegnazione dei posti e delle borse ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo i criteri stabiliti annualmente dal Bando di ammissione;

h)    nomina il Supervisore e l’eventuale co-Supervisore del dottorando;

i)     approva il progetto formativo individuale dei dottorandi, sentito il parere del Supervisore e dell’eventuale co-Supervisore;

j)     assegna a ciascun dottorando la sede di frequenza prevalente prima dell’inizio dell’attività;

k)    autorizza i dottorandi a svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, nonché attività di didattica integrativa, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

l)     autorizza i dottorandi a svolgere qualsiasi altra attività al di fuori del progetto formativo, se giudicata compatibile con l’attività del dottorato, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 24;

m)   approva, per quanto di competenza, le convenzioni di co-tutela di tesi per dottorandi in ingresso e in uscita;

n)    valuta con cadenza almeno annuale l’attività svolta dai dottorandi, sentiti i Supervisori e gli eventuali co-Supervisori e delibera l’ammissione all’anno successivo, l’ammissione al referaggio della tesi e l’ammissione all’esame finale ai fini del conseguimento del titolo;

o)    propone, con deliberazione motivata, anche in corso d’anno, l’esclusione di un dottorando dal proseguimento del Corso;

p)    delibera, su richiesta del dottorando, secondo i criteri di cui all’art. 24, in merito alla compatibilità tra le attività che il dottorando stesso chiede di svolgere al di fuori del progetto formativo e l’impegno richiesto dal Corso;

q)    delibera in merito alle richieste di sospensione della frequenza del Corso nonché del differimento dell’inizio delle attività e della durata complessiva del Corso di cui all’art. 6, comma 2;

r)     nomina i valutatori e propone i componenti della commissione giudicatrice per l’esame finale;

s)    delibera in merito alla frequenza congiunta con le Scuole di specializzazione mediche;

t)     in caso di Corsi che derivino da accorpamenti di altri dottorati, qualora le tematiche e i Settori Scientifico Disciplinari dei Corsi siano coerenti, il Collegio del nuovo Corso assume le competenze e gli obblighi anche per quello ad esaurimento, fermo restando che il titolo rilasciato ai dottorandi sarà quello del Dottorato di origine;

v)    svolge ogni altro adempimento previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.

2.    Le riunioni del Collegio sono convocate dal Coordinatore e, in caso di nuova istituzione del Corso, dal Direttore del Dipartimento proponente. Possono essere svolte anche per via telematica con modalità tali da garantire la corretta formazione della volontà collegiale. Delle riunioni dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente, di norma il Coordinatore, e dal Segretario. Il verbale deve essere trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione per i conseguenti adempimenti. Le funzioni di Presidente e Segretario non possono coincidere.

3.    La partecipazione al Collegio dei docenti non comporta oneri a carico dell’Ateneo.

8861