Art. 14 – Supervisore

Art. 14 – Supervisore

1.    Il Supervisore viene nominato dal Collegio dei docenti. Qualora il Supervisore non appartenga né al Collegio dei docenti né al Consiglio, deve essere nominato un co-Supervisore scelto tra i componenti di tali Organi.

2.    Ferma restando l’ipotesi di cui al comma 1, il co-Supervisore può essere nominato in tutti i casi in cui si ritenga opportuna la supervisione congiunta dell’attività del dottorando.

3.    Il Supervisore:

a)    segue e guida il dottorando nella realizzazione del suo progetto formativo garantendo l’effettivo e proficuo svolgimento delle attività previste fino al completamento della stesura della tesi di Dottorato;

b)    inserisce il dottorando nel proprio gruppo di ricerca e garantisce la disponibilità di attrezzature e risorse per l’attività del dottorando;

c)    informa il Collegio dei docenti sui progressi del dottorando con cadenza almeno annuale;

d)    esprime un parere sul passaggio del dottorando all’anno di Corso successivo e sull’ammissione al referaggio della tesi ai fini del conseguimento del titolo;

e)    segnala al Collegio dei docenti l’eventuale inadempimento del dottorando agli obblighi di cui al successivo art. 21 anche ai fini della sospensione del pagamento della borsa e dell’esclusione dal Corso;

f)     propone al Collegio almeno due docenti/esperti di elevata qualificazione che dovranno valutare l’elaborato della tesi del dottorando ai fini dell’ammissione all’esame finale.

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