Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi

Art. 15 – Titolo di ammissione ai Corsi

1.    Possono accedere al Dottorato, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di:

a)    Laurea magistrale o titolo accademico di secondo livello equivalente;

b)    titolo accademico conseguito all’estero dichiarato equipollente;

c)    titolo accademico conseguito all’estero, che non sia stato già dichiarato equipollente al titolo italiano richiesto, comparabile per durata, livello e campo disciplinare al titolo italiano che consente l’accesso al Dottorato.

2.    Tali titoli, se conseguiti in Italia, devono essere posseduti entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento del Bando di ammissione; se conseguiti all’estero, devono essere posseduti entro i termini stabiliti dal Bando stesso.

3.    La Commissione per l’esame di ammissione valuta l’idoneità del titolo estero ai soli fini dell’ammissione al Corso, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Ai fini della valutazione d’idoneità del titolo, la Commissione acquisisce e valuta in maniera circostanziata tutti gli elementi relativi al titolo estero in modo da garantire parità di trattamento a tutti i candidati.

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