Art. 16 – Ammissione ai Corsi
Art. 16 – Ammissione ai Corsi1. L’ammissione al Dottorato avviene attraverso una selezione pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Il Bando di ammissione, emanato con decreto del Rettore, è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito dell’Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero. In caso di contestazione farà fede il testo in lingua italiana.
3. Nel bando sono indicati:
a) i criteri di accesso e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione. Può essere previsto che la prova orale venga sostenuta a distanza con modalità telematiche;
b) i criteri di valutazione dei titoli e delle prove;
c) eventuali titoli di studio specifici richiesti per l'accesso ai singoli corsi;
d) le lingue di cui è richiesta la conoscenza;
e) le lingue in cui è possibile sostenere le prove;
f) le modalità di formulazione delle graduatorie anche ai fini dell’assegnazione delle borse;
g) la presentazione delle attività e degli sbocchi previsti;
h) termini e modalità di immatricolazione ai Corsi;
i) eventuali tematiche di ricerca attivate per il ciclo;
j) ulteriori norme di dettaglio sull’ammissione ai Corsi.
4. Nel Bando sono indicati i posti disponibili, specificando quelli coperti da:
a) borse di Dottorato;
b) assegni di ricerca;
c) contratti di apprendistato;
d) altre forme di sostegno finanziario equivalente.
5. Nel bando sono altresì indicati i posti attivati in conformità ad accordi e convenzioni di cui agli artt. 3 e 4.
6. Il bando può riservare una quota di posti, con o senza borsa, a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale. In tale caso possono essere previste procedure e tempi di ammissione diversi e una graduatoria separata.
7. Possono inoltre iscriversi ai Corsi con procedure e tempi di ammissione diversi, nel limite massimo dei posti disponibili ad essi riservati, previo parere del Collegio dei docenti e fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato previsti dall’art. 15:
a) i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell’ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali coordinati dall’Università o a cui l’Università partecipa, di durata non inferiore a quella del Corso di Dottorato interessato;
b) i dipendenti di imprese o enti esterni di cui all’art. 4, comma 1 lett. a).
8. Nel limite dei posti sostenibili, possono essere ammessi gli iscritti ai Corsi di Dottorato attivi presso Università o enti di ricerca stranieri che abbiano sottoscritto con l’Università accordi per il rilascio del titolo di Dottore di ricerca in co-tutela.
9. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione di valutazione e le modalità di ammissione sono definite in conformità alle previsioni degli accordi stessi.
10. I candidati che abbiano già conseguito il titolo di Dottore di ricerca non possono essere nuovamente ammessi al medesimo Corso. La valutazione in merito all’identità dei corsi in questione compete al Collegio dei docenti.