Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione

Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione

1.    La Commissione per l’esame di ammissione è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del Corso.

2.    La Commissione è composta da tre a sette membri scelti tra:

a)    professori e ricercatori universitari di ruolo;

b)    dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli enti di ricerca pubblici;

c)    esperti di comprovata qualificazione.

3.    Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.

4.    La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.

5.    In caso di rinuncia di un componente, il Presidente provvede all’individuazione del sostituto tra i supplenti già nominati. In mancanza di supplenti, la sostituzione viene effettuata dal Coordinatore del Corso.

6.    La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto all’art. 16.

7.    Gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.

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