Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione
Art. 17 – Commissioni per l’esame di ammissione1. La Commissione per l’esame di ammissione è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del Corso.
2. La Commissione è composta da tre a sette membri scelti tra:
a) professori e ricercatori universitari di ruolo;
b) dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi degli enti di ricerca pubblici;
c) esperti di comprovata qualificazione.
3. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di ruolo.
4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.
5. In caso di rinuncia di un componente, il Presidente provvede all’individuazione del sostituto tra i supplenti già nominati. In mancanza di supplenti, la sostituzione viene effettuata dal Coordinatore del Corso.
6. La Commissione deve concludere i lavori entro il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto all’art. 16.
7. Gli atti della selezione e la graduatoria dei candidati sono approvati con decreto del Rettore.