Art. 18 – Immatricolazioni

Art. 18 – Immatricolazioni

1.    I candidati in posizione utile in graduatoria dovranno presentare la domanda di immatricolazione e la relativa documentazione con le modalità ed entro i termini definiti nel Bando di ammissione.

2.    Fermo restando l’obbligo del perfezionamento dell’immatricolazione e il parere positivo del Collegio dei docenti, l’inizio della frequenza del primo anno di corso potrà essere:

a)    differito all’anno successivo per i candidati stranieri che, entro un trimestre dalla data di inizio del Corso, siano impossibilitati a perfezionare la documentazione relativa al titolo di studio straniero posseduto o che per motivi documentati non riescano ad ottenere il visto d’ingresso;

b)    ritardato fino a un trimestre dalla data di inizio del Corso, qualora il dottorando debba concludere un Corso universitario, un tirocinio, un assegno di ricerca o un rapporto di lavoro.

8861