Art. 19 – Iscrizioni agli anni successivi
Art. 19 – Iscrizioni agli anni successivi1. Il dottorando dovrà iscriversi, agli anni successivi e all’esame finale, a pena di decadenza, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.
2. L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 12, comma 1, lettera o).