Art. 19 – Iscrizioni agli anni successivi

Art. 19 – Iscrizioni agli anni successivi

1.    Il dottorando dovrà iscriversi, agli anni successivi e all’esame finale, a pena di decadenza, con le modalità e nei termini che saranno comunicati dagli uffici competenti.

2.    L’iscrizione è condizionata alla valutazione positiva del Collegio dei docenti sull’attività svolta, come previsto dall’art. 12, comma 1, lettera o).

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