Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi
Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi1. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.
2 Il dottorando sarà escluso dal Corso qualora ottenga dal Collegio dei docenti, anche in corso d’anno, un giudizio negativo in merito ai seguenti punti:
a) all'attività svolta;
b) ad un’assenza prolungata e non giustificata;
c) ad un mancato superamento delle verifiche intermedie;
d) al mancato superamento delle verifiche previste di fine anno;
e) mancata ammissione al referaggio o all’esame finale.
L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato.
3. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva. I casi di cui ai punti che precedono, comportano l’interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del Dottorato.