Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

Art. 21 – Decadenza, esclusione e rinuncia agli studi

1.    Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all’anno successivo o all’esame finale nei termini previsti, sarà dichiarato decaduto.

2     Il dottorando sarà escluso dal Corso qualora ottenga dal Collegio dei docenti, anche in corso d’anno, un giudizio negativo in merito ai seguenti punti:

a)    all'attività svolta;

b)    ad un’assenza prolungata e non giustificata;

c)    ad un mancato superamento delle verifiche intermedie;

d)    al mancato superamento delle verifiche previste di fine anno;

e)    mancata ammissione al referaggio o all’esame finale.

L’esclusione è disposta con decreto rettorale, notificato all’interessato.

3.    In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi. La rinuncia è definitiva. I casi di cui ai punti che precedono, comportano l’interruzione immediata della borsa o della forma di sostegno economico equivalente percepita per la frequenza del Dottorato.

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