Art. 22 – Valutazione della tesi e ammissione all’esame finale
Art. 22 – Valutazione della tesi e ammissione all’esame finale1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito del superamento dell’esame finale durante il quale il candidato dovrà dimostrare di aver ottenuto risultati di rilevante valore scientifico e originalità.
2. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Magnifico Rettore.
3. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi. La tesi, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni realizzate nel corso del programma formativo. La tesi e la relazione devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità stabilite per le due sessioni dal Rettore con apposita circolare.
4. La tesi deve essere esaminata criticamente da almeno due Valutatori/Referee di comprovata autorevolezza nell’ambito scientifico della tesi, proposti dai Supervisori e nominati dal Collegio dei docenti.
5. I Valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti e a tutte le Università o enti che, in qualsiasi forma, concorrono alla realizzazione del Corso e non devono essere stati coinvolti nell’attività di ricerca del dottorando.
Possono assumere la funzione di Valutatori sia docenti, italiani o stranieri, sia esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri non convenzionati con il Dottorato o, se convenzionati, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione
6. I Valutatori esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, ferma restando la pronuncia del Collegio dei docenti di cui al successivo punto 7, la tesi è ammessa alla discussione pubblica in una sessione straordinaria, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. Il Collegio dei docenti, una volta terminate le attività di revisione delle tesi, delibera l’ammissibilità dei candidati all’esame finale tenendo conto delle valutazioni espresse dai Valutatori.
8. L’ammissione all’esame finale è subordinata al deposito della tesi nell’Archivio istituzionale dell’Ateneo che ne cura il deposito presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze, nonché nella banca dati del MIUR. Le tesi di Dottorato sono pubblicate in accesso libero e gratuito dopo l’eventuale periodo di embargo richiesto dal dottorando.
9. La discussione pubblica della tesi si svolge nelle sessioni stabilite dall’Ateneo dinanzi a una Commissione di cui all’art. 23, comma 1.
10. Al termine della discussione la tesi è approvata o respinta con motivato giudizio sintetico scritto collegiale. In caso di approvazione la Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
11. In caso di esito negativo l'esame finale non può essere ripetuto.