Art. 23 – Commissione per l’esame finale

Art. 23 – Commissione per l’esame finale

1.    La Commissione per l’esame finale è nominata con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Nel caso di inerzia del Collegio dei docenti la nomina viene proposta dal Coordinatore del Corso.

2.    La Commissione è composta da 3 a 5 membri, scelti tra:

a)    professori di ruolo e ricercatori universitari dell’Università, di altre Università italiane o straniere;

b)    dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;

c)    esperti di comprovata qualificazione.

3.    La Commissione può essere costituita fino a un terzo, arrotondato per eccesso, da membri del Collegio. Gli altri membri non devono aver fatto parte del Collegio da almeno un triennio. Almeno un componente deve essere un professore di ruolo. Non possono essere componenti della Commissione i Supervisori di cui all’art. 14.

4.    Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata potrà segnalare più Commissioni entro il limite massimo di 4per la sessione ordinaria e 2 per la sessione straordinaria.

5.    La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, tra i professori di ruolo, e il Segretario.

6.    I componenti della Commissione possono partecipare alla discussione della tesi anche tramite videoconferenza, fermo restando la presenza in sede di almeno due componenti.

7.    Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, comprese le co-tutele, la Commissione è definita nei predetti accordi.

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