Art. 27 – Coordinamento dei Corsi di Dottorato con i Corsi di specializzazione medica

Art. 27 – Coordinamento dei Corsi di Dottorato con i Corsi di specializzazione medica

1.    È ammessa la frequenza congiunta del Corso di Dottorato e di un Corso di specializzazione medica nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a)    lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al Corso di Dottorato presso la stessa Università in cui svolge l’attività di specializzando;

b)    la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della Scuola di specializzazione e il primo anno del Corso di Dottorato e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla Scuola di specializzazione a seguito di nulla osta rilasciato dal Consiglio della Scuola medesima;

c)    il Collegio dei docenti del Corso di Dottorato delibera l’ammissione al secondo anno a seguito di valutazione delle attività di ricerca svolte nel corso della specializzazione medica durante l’anno di frequenza congiunta e attestate dal Consiglio della Scuola di specializzazione;

d)    nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di Dottorato.

2.    Le norme di dettaglio sono definite nel bando di ammissione al Corso di Dottorato.

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