Art. 29 – Internazionalizzazione

Art. 29 – Internazionalizzazione

1.    L'Ateneo promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito del Dottorato di ricerca. A tal fine promuove e stipula con altre Università e/o enti di ricerca stranieri accreditati al rilascio del titolo di Ph.D, accordi internazionali o convenzioni che definiscono le modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela, il rilascio di titoli doppi o congiunti e il conseguimento della menzione di "Doctor Europaeus".

2.    Le modalità per il conferimento della certificazione aggiuntiva Doctor Europaeus e per la stipula di accordi di co-tutela di tesi sono disciplinate da appositi regolamenti dell’Università.

3.    Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali si fa riferimento alla normativa prevista negli accordi stessi.

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