ARTICOLO 6 - Modalità d’uso degli impianti

ARTICOLO 6 - Modalità d’uso degli impianti

1. L’utilizzo diretto di impianti e attrezzature in dotazione agli spazi dell’Università da parte di persone esterne non è di norma consentito.

2. La concessione in uso degli impianti e/o attrezzature di cui è dotata l’aula deve essere espressamente richiesta e comporta la disponibilità di una unità di personale universitario.  A questo scopo, l’eventuale presenza di personale tecnico fornito dall’Ateneo a supporto di eventi e manifestazioni dovrà essere preventivamente richiesta e concordata con l’Ufficio.

3. Ove l’evento per cui è richiesto l’uso dell’aula comporti l’impiego di particolari attrezzature o altro materiale da installarsi a carico del richiedente, lo stesso deve richiederne, contestualmente alla istanza di concessione, esplicita autorizzazione, specificando la natura dell’attrezzatura e del materiale da utilizzare ed impegnandosi, comunque, al ripristino delle condizioni dell’aula e/o degli spazi utilizzati con la rimozione di quanto provvisoriamente installato.

4. L’eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti, non comporta una riduzione del corrispettivo e deve essere previamente autorizzato dal concedente.

5. Il concessionario è in ogni caso tenuto a utilizzare solo apparecchiature conformi alle leggi vigenti; le strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti.

6. In caso di danno alle strutture, beni o attrezzature per un non corretto utilizzo da parte del concessionario degli spazi dati in concessione, le spese di ripristino dei locali e delle attrezzature saranno a completo carico del concessionario.

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