ARTICOLO 11 - Concessione gratuita.

ARTICOLO 11 - Concessione gratuita.

1. In casi particolari e motivati, il soggetto concedente può, d’intesa con il Magnifico Rettore, concedere l’uso temporaneo degli spazi dell’Università a titolo gratuito o previo rimborso delle sole spese vive (pulizia e sorveglianza) laddove l’iniziativa si svolga in orario di apertura della struttura.

2. In tutti gli altri casi verrà comunque richiesto il rimborso delle spese sostenute per l’apertura e la necessaria sorveglianza.

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