ARTICOLO 13 - Svolgimento di riprese fotografiche o cinematografiche da parte di personale dell’Università o studenti

ARTICOLO 13 - Svolgimento di riprese fotografiche o cinematografiche da parte di personale dell’Università o studenti

1. Non sono soggette ad alcun pagamento le riprese o riproduzioni effettuate dal personale e dagli studenti dell’Università con finalità di valorizzazione del patrimonio culturale e per fini istituzionali.

2. Tali riprese o riproduzioni dovranno comunque essere autorizzate dal Magnifico Rettore o suoi delegati.

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