ARTICOLO 16 - Clausole di salvaguardia

ARTICOLO 16 - Clausole di salvaguardia

1. L’Università può sospendere, o concordarne con il richiedente il rinvio, della concessione degli spazi o l’effettuazione di riprese fotografiche o cinematografiche per cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà.

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