Art. 5 Soggetti Valutati

Art. 5 Soggetti Valutati

Il sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

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