Art. 5 Soggetti Valutati
Art. 5 Soggetti ValutatiIl sistema valuta la produzione scientifica del personale strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre categorie di addetti alla ricerca, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.