Art. 6 Autovalutatori e Referenti

Art. 6 Autovalutatori e Referenti

L’Ateneo individua un numero limitato di utenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo che sono autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione degli indicatori. Questi utenti sono denominati “autovalutatori”.

Tra questi, l’Ateneo individua due referenti: un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

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