Art. 10 Visibilità degli Indicatori dei Soggetti Valutati
Art. 10 Visibilità degli Indicatori dei Soggetti ValutatiPer impostazione predefinita, esclusivamente l’interessato può accedere agli indicatori che lo riguardano.
Nell’ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell’Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può volontariamente e liberamente acconsentire a rendere visibili agli autovalutatori individuati dall’Ateneo gli indicatori necessari al perfezionamento dei compiti richiesti all’Ateneo. L’interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta e tornare indietro all’impostazione predefinita.