Art. 3 - Insediamento e funzionamento della Commissione

Art. 3 - Insediamento e funzionamento della Commissione

1. In sede di prima riunione della Commissione, i membri devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del presente Regolamento.

2. Contestualmente, i membri che non appartengono al personale dell’Ateneo devono sottoscrivere anche copia del Codice Etico e del Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Trieste, che si impegnano ad osservare.

3. I lavori della Commissione sono verbalizzati da uno dei Commissari; il Presidente della Commissione può chiedere al Dirigente competente di essere affiancato da un dipendente dell’Ateneo per la sola redazione dei verbali. Nel caso di procedure di gara di valore superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, funge da segretario verbalizzante l’Ufficiale Rogante di Ateneo.

4. La Commissione opera con piena autonomia di valutazione rispetto alla stazione appaltante, e deve perseguire gli obiettivi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, di trasparenza delle procedure, e garantire par condicio e concorrenza dei partecipanti.

5. La Commissione può riunirsi in modalità telematica tramite un collegamento audio e video riservato e bidirezionale che consenta la visione dei documenti da valutare, e comunque con modalità che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni ed il pieno espletamento dei compiti. In questo caso anche i verbali e i documenti di cui al comma 1 possono essere sottoscritti con firma digitale da parte dei Commissari.

6. È compito della Commissione conservare adeguatamente la documentazione di gara, che dovrà essere custodita presso la Stazione Appaltante secondo le indicazioni fornite dal R.U.P. al fine di garantire sicurezza e riservatezza del materiale secondo la normativa e la prassi vigente.

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