Art. 5 - Rinnovo del procedimento di gara
Art. 5 - Rinnovo del procedimento di gara1. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, si provvede a riconvocare la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione stessa oppure nel caso in cui la Commissione abbia formalizzato la propria mancanza di serenità e terzietà nella prosecuzione dell’incarico.
2. Nel caso previsto al primo periodo del comma precedente, ove uno o più dei commissari non possano più espletare l’incarico, si attinge per la surroga alla graduatoria di cui al comma 5 dell’articolo 2; ove la stessa sia esaurita, per la surroga si indice una nuova procedura ai sensi dell’articolo 2.