Art. 8 – La definizione delle riserve e l’accordo bonario
Art. 8 – La definizione delle riserve e l’accordo bonario1. Ogni riserva dell’Appaltatore dovrà essere formulata, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti dalle precedenti disposizioni.
2. La definizione della riserva e l’eventuale accordo bonario avverranno come previsto all’art. 205, D.Lgs. 50/2016, il cui contenuto è riportato nel successivo art. 9.
3. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario, saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.