Art. 9 – Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture

Art. 9 – Accordo bonario per i lavori, i servizi e le forniture

1. La presente disposizione trova integrale applicazione per i lavori pubblici mentre, con riferimento agli appalti di servizi e di forniture, trova applicazione solamente ove compatibile ed ove, nel corso dell’esecuzione del contratto, dovessero insorgere controversie avuto riguardo all’esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Nel caso degli appalti di servizi e forniture il D.L. è sostituito dal D.E.C.

 

2. Qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni che seguono:

 

a) il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato, senza limiti, quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al presente comma; in ogni caso, a prescindere dalle riserve iscritte e dal loro ammontare, il limite massimo complessivo riconoscibile all’appaltatore sarà pari al 15 per cento dell’importo del contratto;

 

b) le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte, in ogni sede, giudiziale e non, per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse;

 

c) Ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, è sospesa l'applicazione del terzo periodo del comma 2 dell’art. 205 del D.Lgs 50/2016 e quindi possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 50/2016.

Passato tale periodo e qualora non vi siano ulteriori modifiche normative, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi del succitato articolo 26;

 

d) prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il R.U.P. attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

 

3. Il D.L. dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui al comma 2., trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

 

4. Il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 2.

 

5. In casi eccezionali da valutare caso per caso, il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3., acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito, dell’organo di collaudo, ha la facoltà di richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il R.U.P. e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16, del D.Lgs 50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

 

6. Il RUP - oppure l’esperto di cui sopra nei casi eccezionali in cui sia stato nominato - verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate ed effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo può essere adito il giudice ordinario (o, nei casi in cui sia stato previsto, gli arbitri).

 

7. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario innanzi al giudice ordinario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

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